Martedi 10 febbraio 2026, alle ore 14:00, ci sarà un seminario organizzato da EPR4PALESTINE (rete enti di ricerca) sul ddl Romeo. Di interesse specie per chi si occupa di scuola/università/ricerca.

Martedi 10 febbraio 2026 ci sarà un seminario organizzato da EPR4PALESTINE (rete enti di ricerca) sul ddl Romeo. Di interesse specie per chi si occupa di scuola/università/ricerca.

Il link è nella locandina. In fondo, un articolo di Chiara Cruciani sul tema, riprreso da il manifesto.

Chiara Cruciati, Il parere legale: «I ddl antisemitismo violano la Cedu»

Il Manifesto, 7 febbraio 2026

DISSENSO Quattro dei cinque disegni di legge italiani in esame al Senato si scontrano con la Convenzione europea dei diritti umani, agli articoli 7, 10 e 11: «Un grave limite al dibattito democratico senza alcun valore aggiunto: discorsi d’odio e incitamento alla violenza razziale sono già puniti», spiega uno dei co-autori, Jan Fermon

Che quattro dei cinque ddl per il contrasto dell’antisemitimo in corso di esame in Commissione affari costituzionali del Senato rischino di violare la nostra carta è stato appurato da diversi pareri legali: il vulnus sta nell’utilizzo della definizione dell’Ihra, screditata da esperti e organizzazioni internazionali perché fa rientrare sotto l’ombrello dell’antisemitismo le critiche a Israele.
NON SOLO la Costituzione, però: i ddl di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e il ddl Del Rio violerebbero anche la Cedu, la Convenzione europea dei diritti umani, secondo un parere legale a firma di Maria Luisa Cesoni, professora di diritti penale nazionale e internazionale all’Université Catholique de Louvain, e da Jan Fermon, avvocato del foro di Bruxelles specializzato in diritto penale internazionale.
L’applicazione della definizione Ihra, scrivono, si porrebbe in contrasto con il principio di legalità (articolo 7 della Cedu), la libertà di espressione (articolo 10) e la libertà di associazione e di riunione (articolo 11). «Il principio di legalità stabilisce che il diritto penale debba essere sufficientemente chiaro perché si possa comprendere cosa è permesso e cosa no, ovvero quali azioni sono considerate reati – ci spiega uno dei co-autori, Jan Fermon – La Corte europea dei diritti umani prevede due requisiti: l’esistenza di una legge e la sua accessibilità. Le persone devono cioè poter comprendere quale tipo di comportamento è un reato».
Una chiarezza che manca nei ddl che, attraverso l’Ihra, introducono concetti come «certa percezione degli ebrei» e critiche alle politiche dello Stato di Israele volutamente non chiari e poco definiti e che sembrano volti «alla criminalizzazione di un ampio raggio di legittime discussioni e posizioni sociali, politiche e scientifiche».
«Prendiamo la “certa percezione degli ebrei” – continua Fermon – È antisemita esprimere odio verso gli ebrei e manifestare retoricamente o fisicamente tale odio, ma ben sette su undici degli esempi Ihra di antisemitismo contemporaneo sono legati a Israele». Tanto più che nel codice penale italiano l’articolo 604 bis vieta il discorso d’odio, l’incitamento alla violenza razziale e alla discriminazione: «I quattro ddl non aggiungono nulla in termini di reale lotta all’antisemitismo né al negazionismo dell’Olocausto».
E POI L’ARTICOLO 10, la libertà di espressione: la Corte ha più volte differenziato, si legge nel parere, «tra antisemitismo e legittima critica politica e ideologica del sionismo». La Corte riconosce come «perfettamente ammissibili» la critica al sionismo e alle azioni di Israele e come «diffamazione razziale» e «incitamento all’odio» la negazione dell’Olocausto, l’incitamento all’omicidio o alla violenza contro persone ebree «sotto il pretesto della critica a Israele».
«Pensare che lo Stato di Israele – si chiede Fermon – debba essere sostituito da qualcosa di nuovo e democratico può essere criminalizzato? Se si tratta di un discorso d’odio, questo è già criminalizzato dal diritto penale. Altrimenti si tratterebbe di un grave limite al dibattito democratico senza nessun valore aggiunto: quello che va punito è già punito».
Qui si rientra nella previsione dei ddl in merito alla negazione del diritto di Israele a esistere: «Cosa accadrebbe in una manifestazione in cui qualcuno grida “dal fiume al mare” nel caso di una polizia addestrata a reprimere tale situazione? La polizia interverrebbe e sarebbe una limitazione della libertà di espressione, discussione e assemblea – continua Fermon – E tutto ciò dipenderebbe dal significato dato a quella frase».
Come si legge nel parere legale, non è chiaro se una tale espressione verrebbe punita dai ddl italiani tanto più che si tratta di un concetto dai molteplici significati: «Alcuni rappresentanti dello Stato di Israele sostengono uno Stato ebraico “dal fiume al mare”. Alcuni attori filo-palestinesi sostengono l’esistenza di uno Stato palestinese “dal fiume al mare”. Alcuni osservatori sono convinti che la pace possa essere giusta e sostenibile solo se tutti gli israeliani e i palestinesi vivranno insieme in un unico Stato democratico e laico, con uguali diritti per tutti, indipendentemente da origine e religione».
«IL DISEGNO di legge n. 1627 (Gasparri) non spiega né giustifica perché, in una società democratica, serva limitare il dibattito a due opzioni: il Grande Israele e la “soluzione dei due stati”. La parzialità del disegno di legge è sorprendente: criminalizza la negazione del diritto di Israele a esistere, ma non la negazione del diritto di esistere della Palestina».
Dietro l’angolo, si annida un pericolo più profondo: «È molto rischioso quando si iniziano a criminalizzare le opinioni su un dibattito storico – conclude Fermon – Intorno all’Olocausto esiste un consenso preciso, ma qui si va un passo oltre: domani una simile criminalizzazione potrebbe applicarsi alle politiche di altri paesi o regimi».
https://ilmanifesto.it/il-parere-legale-i-ddl-antisemitismo-violano-la-cedu

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