Un quadro a cura di Fonti di Pace

un quadro completo della discussione e approvazione della legge da parte del Parlamento turco “RAFFORZARE LA SOLIDARIETA’ NAZIONALE E LA COESIONE SOCIALE”.

Buona lettura

Eleonora Buonaccorsi

Questo è un link alla proposta che hanno discusso in Turchia come tentativo di pacificazione con i Curdi: https://english.anf-news.com/news/articles-of-the-framework-law-made-public-86624

 Qui sotto, due articoli: uno a favore ed uno critico sul processo in atto

Inizia la seconda fase del processo: https://anf-news.com/analIz/surecte-ikinci-asama-basliyor-231783

Nota critica: : https://rojavaazadimadrid.org/zubeyir-aydar-las-condiciones-del-presidente-apo-deberian-estructurarse-como-las-de-un-coordinador-de-paz-y-politizacion/

Nel primo PDF:  “Discussione della legge democratizzazione Turchia”  la sintesi delle posizioni dei partiti presenti in Parlamento turco.

Nel secondo PDF:  “Sintesi informativa sul Processo di Pace in Turchia”    (nel voto elettronico, 562 parlamentari:  468 a favore, 88 contrari e 6 astensioni, ha superato la prova dell’assemblea ed è diventata legge), la dichiarazione del partito curdo DEM e il comunicato del congresso nazionale del Kurdistan (KNC)

 Questa è una considerazione da parte di Rosella Simone, nostra collaboratrice: “…Insomma forse è un processo necessario. Visto da qui sembra piuttosto restrittiva e zoppicante, ma in tempi di guerra come questi forse è opportuno provare a praticare la pace, anche sé incerta e pericolosa. Non so che dire, ma in questo casinò mondiale dove agiscono pazzi tiranni senza morale che capiscono solo la prepotenza e le armi parlare di pace, anche se a caro prezzo, potrebbe essere rivoluzionario. Da qui lo sguardo non arriva a vedere tutte le questioni. Mi auguro che lo sappiano loro. E poi se tant’è persone tornano libere è una bella cosa…”

Di seguito, un riassunto per sommi capi di quanto contenuto nella proposta ora diventata legge.

  • Come parte del processo di pace e società democratica in Turchia, la proposta di legge quadro è stata presentata al Parlamento con quasi 360 firme.
  • Gli articoli del “Bill on Strengthening National Solidarity and Social Coesion” resi pubblici mercoledì sono i seguenti:
  • Autorità di determinazione e verifica: prevede che il completo scioglimento e disarmo dell’organizzazione, comprese tutte le strutture organizzative e gli elementi sotto il suo controllo, debba essere determinato dalle istituzioni di sicurezza e verificato dal Consiglio di sicurezza nazionale.
  • Ambito di applicazione: il disegno di legge copre i reati di costituzione o conduzione del PKK/KCK, l’adesione all’organizzazione, l’assistenza consapevole e volontaria dell’organizzazione e la diffusione della sua propaganda, nonché i crimini commessi nell’ambito delle attività dell’organizzazione e i reati commessi a suo favore ai sensi della legge n. 6415 sulla prevenzione del finanziamento del terrorismo.
  • Esclusioni: le indagini e le azioni penali riguardanti il reato di omicidio intenzionale commesso nell’ambito delle attività dell’organizzazione, nonché i reati commessi prima del 1° giugno 2005 che comportano pene all’ergastolo o all’ergastolo aggravato, sono esclusi dall’ambito di applicazione del disegno di legge.
  • Indagini e procedimenti giudiziari: le valutazioni riguardanti le persone coperte dalla legge saranno condotte dalle autorità che attualmente gestiscono le indagini e i procedimenti giudiziari pertinenti. Tuttavia, le domande per beneficiare di questa legge possono essere presentate all’ufficio del procuratore capo nella sede del richiedente o alle istituzioni designate dal Consiglio.
  • Sospensione delle indagini e delle azioni penali: le indagini e le azioni penali saranno sospese per cinque anni nei casi che coinvolgono reati punibili con una pena massima di 15 anni o meno e per dieci anni nei casi che coinvolgono reati punibili con più di 15 anni di reclusione, ergastolo o ergastolo aggravato.
  • I ricorsi e le obiezioni contro la decisione possono essere presentati entro due settimane.
  • Se le condizioni legali sono soddisfatte, gli ordini di detenzione e le misure di controllo giudiziario relativi ai reati per i quali viene emessa una decisione di sospensione saranno revocati.
  • Per i casi in attesa di revisione dell’appello, la decisione sarà ribaltata e il tribunale di primo grado emetterà una decisione di sospensione. Se non viene commesso alcun nuovo reato durante il periodo di sospensione specificato, verrà emessa una decisione di non azione penale o licenziamento del caso.
  • Sospensione delle condanne: le pene detentive per un totale di 15 anni o meno saranno sospese per cinque anni.
  • Le condanne che comportano pene detentive totali superiori a 15 anni, nonché l’ergastolo o l’ergastolo aggravato, saranno sospese per dieci anni per decisione del giudice dell’applicazione, soggetto al diritto di appello.
  • Se non viene commesso alcun nuovo reato durante il periodo di sospensione, la pena inflitta si riterrà scontata.
  • Statuto delle limitazioni: durante il periodo di sospensione, lo statuto delle limitazioni per l’azione penale e l’esecuzione delle sentenze non si verificherà.
  • Perdita di diritti: le decisioni di sospensione saranno riviste periodicamente dal Consiglio. Ove ritenuto necessario, il Consiglio può chiedere al giudice di pace penale, al tribunale competente o al giudice dell’applicazione di rimuovere, per intero, le disabilità legali derivanti dall’indagine, dall’azione penale o dalla condanna.
  • Per le decisioni di sospensione di cinque anni, devono essere trascorsi almeno due anni dalla data della decisione. Per le decisioni di sospensione di dieci anni, devono essere trascorsi almeno tre anni.
  • Monitoraggio, coordinamento e attuazione: un consiglio composto dal vicepresidente, in qualità di presidente, insieme al ministro della giustizia, al ministro degli affari esteri, al ministro degli interni, al ministro della difesa nazionale, al segretario generale della presidenza, al direttore della National Intelligence Organization (MIT) e al segretario generale del Consiglio di sicurezza nazionale supervisioneranno e valuteranno l’attuazione della legge.
  • Il coordinamento del Consiglio deve essere effettuato dal Segretariato generale della Presidenza.
  • Sarà istituita una Commissione di monitoraggio della Grande Assemblea nazionale della Turchia (TBMM), composta da 17 membri, per supervisionare le attività svolte ai sensi di questa legge.
  • Resa e disarmo: è stabilito che la circolare che disciplina il processo di registrazione sarà preparata congiuntamente dal Ministero della Difesa Nazionale e dal Ministero dell’Interno dopo aver ottenuto i pareri delle istituzioni di sicurezza.
  • Periodo di applicazione: le persone che desiderano beneficiare di questa legge devono presentare una domanda scritta entro sei mesi dalla pubblicazione della decisione del Consiglio di sicurezza nazionale nella Gazzetta ufficiale.

QUESTA PROPOSTA OGGI,  11 AGOSTO, È DIVENTATA LEGGE

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